Cambia la DIS-COLL. Sintesi delle novità stabilite nella Legge di bilancio

La legge di bilancio 2022, approvata il 30 dicembre 2021 (qui il nostro commento), ha comportato alcuni importanti cambiamenti relativi alla DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione che possono richiedere assegniste/i e dottorande/i con borsa al termine del contratto di collaborazione con l’Università.

Il comma 223 dell’articolo 1 della legge 234/2021 integra il decreto legislativo 22/2015 aggiungendo il comma 15-quinquies, sulla base del quale sono previste le seguenti modifiche, oggetto della circolare circolare INPS n. 3 del 4 gennaio 2022:

 

1) DURATA DELLA PRESTAZIONE

➡️ Contratti che si sono conclusi fino al 31 dicembre 2021: la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, fino a un massimo di 6 mesi.

➡️ Contratti che si concludono dal 1° gennaio 2022 in poi: la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari ai mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, fino a un massimo di 12 mesi.

 

2) RIDUZIONE PROGRESSIVA DELL’IMPORTO DELLA PRESTAZIONE (DÉCALAGE)

➡️ Contratti che si sono conclusi fino al 31 dicembre 2021: l’importo della DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a partire dal 91° giorno di indennità.

➡️ Contratti che si concludono dal 1° gennaio 2022 in poi: l’importo della DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a partire dal 151° giorno di indennità.

 

3) RICONOSCIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

➡️ Contratti che si sono conclusi fino al 31 dicembre 2021: non è riconosciuta alcuna contribuzione figurativa.

➡️ Contratti che si concludono dal 1° gennaio 2022 in poi: è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile entro un limite di 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso. Il periodo di contribuzione figurativa derivante dalla DIS-COLL è computato ai fini dell’anzianità contributiva per la pensione.

 

4) NUOVA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

➡️ Tutti i contratti attivi al 1° gennaio 2022: a partire dal 1° gennaio 2022, tutte le assegniste e tutti gli assegnisti, così come tutte le dottorande e tutti i dottorandi con borsa, sono tenuti a versare un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione NASpI. Ciò significa che il contributo di disoccupazione sale dallo 0,51% all’1,61%, portando dunque l’aliquota di contribuzione per la gestione separata al 35,33%. Per i dottorandi e le dottorande si tratta di un aumento delle trattenute pari a € 4,64 mensili.

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